Art. 18.
(Provvedimenti relativi ai figli).

      1. In caso di cessazione della convivenza o di volontà unilaterale di una delle parti di far venire meno il rapporto di convivenza, le parti possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l'affidamento dei figli minori e la determinazione di un assegno quale contributo per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario.
      2. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al convivente a cui vengono affidati i figli o con il quale i figli maggiorenni convivono.